{"publication_slug":"ares-import-a62e97188f0cac07de734fb5e9be54794b817478","pubblicazione":1181,"titolo":"Dichiarazioni sostitutive e acquisizione dufficio dei dati","sommario":"","testo":"Dichiarazioni sostitutive e acquisizione dufficio dei dati\nDichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati\nA decorrere dal 01.01.2012, è entrata in vigore la nuova disciplina in materia di certificazione amministrativa, come introdotta dall’articolo 15, comma 1, della L.183/11, che ha modificato il “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” di cui al DPR 445/00.\nIn base a tale disciplina, le Pubbliche amministrazioni non possono richiedere atti o certificati contenenti informazioni già in possesso di un ufficio pubblico.\nInoltre, in Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli art. 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall’interessato.\nPertanto le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Al contrario, in base al nuovo art.40 DPR n.445/2000, nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione ed i gestori di pubblici servizi, i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle autocertificazioni (dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000).\nPertanto sulle certificazioni rilasciate ai soggetti privati è sempre apposta, a pena di nullità, la dicitura: \"Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”;\nNei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle autodichiarazioni e dalle autocertificazione degli interessati (art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000); restano esclusi da tale misure di semplificazione i certificati indicati all’art.49 del DPR n.445/2000.\nData pubblicazione | 28/11/2013 15:07\nUltima modifica | 24/07/2023 13:34","anno":null,"sezioni":[32],"rows":[],"documents":[],"source":{"url":"https://ares118.it/dichiarazioni-sostituitive-e-acquisizione-dufficio-dei-dati/dichiarazioni-sostitutive-e-acquisizione-dufficio-dei-dati.html","published_at":"1385647620","modified_at":"1690198440","sha256":"038355a7d63ce3338cd47e3913dfdc94ee0c30ca49359dddfa6c7ef1d5dcb77d","tables":[],"links":[{"url":"http://normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2011-11-12;183","label":"articolo 15, comma 1, della L.183"},{"url":"http://normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2000-12-28;445","label":"DPR 445"}],"missing_documents":[],"section":"Dichiarazioni sostituitive e acquisizione d'ufficio dei dati"},"revision_number":1,"id":1181,"prima_pubblicazione":"1792067163","data_pubblicazione":"1792067163","revisions":[{"id":"769","numero":"1","data_pubblicazione":"1792067163"}]}